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Bambina di Monteverde: tutto quello che non torna

Дата публикации: 01-06-2026 09:06:28

Minori | Riceviamo dal Gruppo di studio sull’allontanamento dei minori e volentieri pubblichiamo Stella, la bambina di Monteverde, nel dicembre scorso era stata collocata presso la madre. Poi improvvisamente il 14 maggio è stata prelevata a scuola e collocata presso il padre, di cui la bambina dice da sempre di avere paura. Che cosa è […]

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Minori |

Riceviamo dal Gruppo di studio sull’allontanamento dei minori e volentieri pubblichiamo

Stella, la bambina di Monteverde, nel dicembre scorso era stata collocata presso la madre. Poi improvvisamente il 14 maggio è stata prelevata a scuola e collocata presso il padre, di cui la bambina dice da sempre di avere paura. Che cosa è successo?

Il provvedimento emesso il 14 maggio dal Tribunale per i minorenni di Roma è stato assunto ex art. 473-bis.15 cpc che disciplina i provvedimenti indifferibili, norma introdotta dal D. Lgs. n. 149/2022 ed ex art. 473-bis. 40 cpc (violenza domestica). L’art. 473-bis.15 cpc recita testualmente: In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza (davanti a sè) per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto. L’articolo 473-bis.15 del codice di procedura civile, inserito nel Titolo IV-bis relativo ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplina quindi i cosiddetti provvedimenti indifferibili. La norma introduce una tutela urgente e immediata che l’autorità giudiziaria, su istanza specifica, adotta laddove ravvisi un pericolo grave ed imminente per il minore, disponendo la sua messa in sicurezza, anche senza ascoltare le parti, sulla base dei documenti prodotti.

Che cosa significa procedimento cautelare?

Vuole dire che il provvedimento non attiene al merito della situazione (per intenderci, il giudice non può decidere in modo diverso da un’altra autorità giudiziaria, rivalutando i fatti e i documenti già valutati e decisi con un precedente provvedimento poiché questo è consentito o nella fase di appello di quel primo provvedimento o in un procedimento ordinario successivo ex articolo 473-bis.23 cpc, in cui si chiede la revisione di una sentenza precedente in presenza di fatti sopravvenuti, straordinari e imprevedibili) ma deve esclusivamente decidere basandosi sui due presupposti menzionati nella norma. Ovvero devono esservi: •pericolo e pregiudizio • irreparabile difficoltà ad eseguire il provvedimento in caso tale pregiudizio sia stato accertato. Tale norma quindi ha solo un’applicazione marginale e deve collegarsi al verificarsi di situazioni ed eventi assolutamente eccezionali, come la sottrazione di un minore, la grave incuria, indizi e allegazioni di violenza. Per chiarezza ulteriore, il pericolo imminente che può portare ad un provvedimento di messa in sicurezza del bambino, può essere diretto anche nei confronti del genitore che abbia l’affidamento super esclusivo o condiviso se fosse accertata nei suoi confronti la condotta di maltrattamento o incuria che rappresenta il pregiudizio grave.

Nel caso di Stella vi era questo pregiudizio grave? 

No. In sede di udienza per la convalida o la modifica di questo provvedimento non è stato evidenziato e provato alcun pregiudizio e rischio grave e imminente per la bambina nel restare con la mamma. Il provvedimento assunto nei confronti di Stella, allontanata dalla madre e collocata dal padre, è stato assunto ex art. 473-bis.15 cpc (provvedimenti indifferibili) e ex art. 473-bis.40 ess cpc (violenza domestica). Il Tribunale per i minorenni di Roma, senza prima ascoltare le parti, su ricorso del PM e segnalazione del padre, in soli 6 giorni dalla segnalazione medesima ha disposto il collocamento della bambina presso di lui, autorizzando l’uso della forza pubblica, con divieto di avvicinamento per 1 anno della madre: ciò che dovrebbe farsi solo quando vi siano allegazioni di violenza e maltrattamento di un genitore verso un bambino. L’udienza che si è tenuta rappresenta un momento di cruciale rilevanza poiché ha la funzione di riesame e di controllo, ed è specificamente finalizzata alla «conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto» alla luce della documentazione prodotta.

Sarebbe stato dovuto e fondamentale per il migliore interesse di Stella e per la sua salute che il tutore e il Servizio sociale, che da anni monitora il nucleo madre-figlia, avessero esplicitamente dichiarato che la madre non aveva adottato alcuna condotta pregiudizievole la madre da dicembre al 15 maggio e che anzi vi erano varie segnalazioni del centro antiviolenza che attestavano piuttosto l’escalation di violenza del padre e la richiesta di misure protettive per madre e figlia.

Questo non è accaduto e anzi il tutore (l’assessora Barbara Funari, delegata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri), andando inspiegabilmente anche contro la sentenza del tribunale ordinario di Roma ha chiesto la conferma del provvedimento di collocamento presso il padre di questa bambina da loro stessi definita soggetto fragile.

Il  Tribunale ordinario di Roma, nel dicembre 2025, aveva emesso infatti, la sentenza nell’ambito del lungo giudizio di separazione giudiziale dei genitori, disponendo il collocamento della bambina presso la madre, la nomina di un tutore, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare e aveva incaricato il Servizio Sociale di raccordarsi con il tutore e con la psicologa della bambina per organizzare – “non appena ve ne siano le condizioni” incontri assisiti padre- figlia anche alla luce delle conclusioni della CTU medica del 22 settembre 2025 redatta da un medico Specialista in Nefrologia e Dialisi di un ospedale pubblico che aveva concluso che l’allontanamento di Stella dalla mamma costituiva un rischio connesso alla malattia.

Nella perizia medica, quindi, è la separazione dall’ambiente materno a rappresentare un potenziale fattore di rischio per l’evoluzione della malattia. Si legge che lo stress cronico e condizioni traumatiche possono incidere sul decorso clinico in modo indiretto, aumentando il rischio di peggioramento di sintomi soggettivi, riducendo l’aderenza alle cure e aumentando la vulnerabilità a disturbi psichici.

Questo provvedimento del Tribunale ordinario di Roma è quello vigente, stante la pendenza del termine per proporre appello.

Quindi il Tribunale per i minorenni di Roma non avrebbe potuto decidere il collocamento di Stella presso il padre?

No. Il Tribunale per i minorenni di Roma è autorità giudiziaria incompetente a decidere sulla piccola Stella. Il provvedimento del giudice minorile, inoltre, costituisce un rischio per la salute fisica e psicologica della minore. Si tenga conto che il Tribunale ordinario di Roma aveva sospeso gli incontri con il padre dal dicembre 2024 in quanto la piccola manifestava forte sofferenza, attacchi di panico (tanto di andare in PS) ogni volta che doveva vederlo.

Essere improvvisamente presa a scuola dal Servizio Sociale, alla presenza della Polizia e del padre, di cui la bambina ha molta paura, per essere collocata presso di lui, essere separata di netto dalla madre, che non ha più visto e sentito, e dalla famiglia materna rappresenta un trauma profondo ed uno stress grave.

In sede di udienza per la convalida o la revoca del provvedimento, il tutore e il servizio sociale non hanno riferito né provato alcun comportamento grave e pregiudizievole della madre nel periodo temporale che il Tribunale per i Minorenni è tenuto a osservare (ovvero dalla emanazione della sentenza del tribunale ordinario di Roma al 15 maggio). E’ quindi insussistente, si ribadisce, la ragione di urgenza e di pregiudizio imminente per Stella nella sua permanenza presso la madre. Alla base del provvedimento del 14 maggio vi sono presupposti non sussistenti in quanto:  • la sentenza del tribunale ordinario non è stata violata o restata priva di esecuzione in quanto non era previsto alcun termine per la attivazione degli incontri padre-figlia ma esso era rinviato al momento in cui le condizioni appropriate a tutela di Stella fossero state ritenute esistenti da parte del servizio sociale, del tutore e della psicologa che segue la piccola • non sussistono le condizioni di pregiudizio e urgenza poste a base del provvedimento del Tribunale per i Minori e la decisione, presa senza contraddittorio e istruttoria, è stata assunta senza che il Tribunale minorile avesse conoscenza degli atti e dei documenti rilevanti, allegati solo successivamente. In ultimo, si rileva che da dicembre è aperta la tutela del Giudice Tutelare presso il Tribunale ordinario di Roma che, se avesse ravvisato pregiudizio, avrebbe allertato il Tribunale minorile, così come avrebbero dovuto fare i Servizi Sociali. Ma vi è di più.

E cioè?

In una kafkiana inversione della realtà, la madre è stata separata dalla figlia e ha ricevuto il divieto di avvicinamento del giudice minorile, sebbene, al contrario, tre recentissime relazioni del Centro Antiviolenza e una segnalazione -che i servizi sociali avevano da mesi e il tutore ha ricevuto prima dell’udienza- hanno avvisato del rischio elevato di escalation violenza ai danni di madre e figlia da parte proprio del padre, nei cui confronti venivano chieste urgenti misure restrittive. L’applicazione dell’art. 473-bis.15 cpc. deve essere attentamente valutata e riservata solo ai casi in cui il giudice debba agire immediatamente per prevenire danni irreparabili ma i provvedimenti indifferibili devono essere proporzionati e limitati nel tempo, garantendo che siano adottati solo quando strettamente necessari per la tutela dei diritti coinvolti.

Ora che succederà?

Si è in attesa della decisione del Tribunale per i minorenni di Roma che riteniamo dovrà dichiarare la propria incompetenza e, come stabilito dalla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, ricollocare la minore presso la mamma, mancando i presupposti di cui all’art. 473-bis. 15 cpc di comprovati elementi di grave ed irreparabile pregiudizio e pericolo per la bambina nel restare con la madre -anche considerato il rischio connesso alla malattia genetica nell’esserne allontanata- e tenuto conto della documentazione fornita dalla difesa della mamma al giudice minorile sui rischi connessi alla escalation di violenza del padre e del processo penale che lo vede imputato per lesioni contro la mamma oltre che indagato per stalking e maltrattamenti verso la figlia.

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