Una Corte americana ribadisce che videoriprendere le forze di polizia in luoghi pubblici non è di per sé reato, ma conferma pure che la polizia ha il diritto di verificare comportamenti sospetti di chi usa uno strumento di ripresa
Registrare ciò che accade in pubblico, compreso ciò che ritrae operatori e stazioni di polizia, è un’attività tutelata dalla libertà di espressione a prescindere dal fatto che chi esegue le riprese sia o meno un giornalista, ma questo diritto non è assoluto e la polizia ha il dovere di verificare il motivo dell’attività. Questi sono, in sintesi, i principi di diritto espressi nella sentenza emanata il 17 agosto 2026 dalla US Court of Appeals for the Second Circuit, una Corte importante perché la sua giurisdizione include anche la capitale mondiale dell’informazione: New York.
Il caso riguarda due questioni distinte ma collegate: il diritto di fotografare o videoriprendere oggetti e persone pubblicamente visibili (incluse le forze dell’ordine) e la legittimità dell’arresto del soggetto che riprende e che a richiesta della polizia rifiuta di identificarsi. Tuttavia, incidentalmente (e anche se non in modo esplicito) la sentenza consente di affrontare un tema critico non solo per il settore dell’informazione ma anche, e soprattutto, per i comuni cittadini: quello della (non esistente) privacy nei (e dei) luoghi pubblici.
Il dovere di identificare i sospettiI due aspetti della vicenda sono strettamente legati perché riguardano i limiti ai limiti che uno Stato può imporre all’esercizio dei diritti costituzionali e a quello della libertà di espressione in particolare. Se, infatti, le forze di polizia fossero libere di impedire arbitrariamente l’esercizio di questi diritti è chiaro che essi sarebbero semplicemente delle macchie di inchiostro su un foglio di carta e non una protezione dagli abusi del potere. Ma negli USA — e ancora di più in Italia — le cose non stanno in questo modo, perché è vero che pure il semplice sospetto può giustificare un primo intervento “chiarificatore” da parte della polizia, ma è anche vero che il sospetto deve essere fondato, perché altrimenti si tradurrebbe in una sostanziale “mano libera” nei confronti di chiunque.
Nel caso deciso dai giudici americani il punto è esattamente questo: la polizia non aveva messo in discussione —o quantomeno non lo aveva fatto esplicitamente— il diritto del ricorrente di videoriprendere la stazione di polizia, ma voleva accertare che questo accadesse per finalità legittime.
Come rileva la sentenza, infatti, la registrazione e la diffusione anche in diretta di un video possono certamente servire a documentare un evento o a formulare una critica di qualche tipo (e dunque sono un esercizio di un diritto costituzionale), ma possono anche servire per raccogliere informazioni per organizzare un crimine. Da qui le conseguenze descritte nella sentenza: è lecito che gli operatori di polizia accertino le ragioni delle riprese, è doveroso rispondere alla loro richiesta di identificazione, è giustificato l’arresto di chi rifiuta di fornire le proprie generalità (per inciso, quanto precede vale esattamente negli stessi termini anche in Italia, per via delle regole previste nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Viceversa, quello che la polizia non può fare è vietare tout-court la ripresa se non ci sono precise ragioni (per esempio, la compromissione di un’attività in corso o l’intralcio di un intervento).
Il diritto di registrareSe, come detto, la Corte ha ritenuto che gli operatori di polizia fossero nel pieno diritto di verificare le ragioni della ripresa, nello stesso tempo ha ritenuto che l’attività del ricorrente fosse del tutto legittima. La polizia, si legge nella sentenza, ammette che non si può impedire di descrivere verbalmente ciò che si vede, comprese quelle parti di un comando visibili dall’esterno, ma contesta il fatto in sé che sia legittimo filmarle. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che il Primo Emendamento della Costituzione americana non consente una distinzione del genere: vedere, descrivere, registrare e diffondere sono fasi dell’esercizio della libertà di espressione che in linea generale non possono essere trattate in modo differenziato.
Anche se non esplicitamente dichiarata nella sentenza, la conseguenza logica di questa impostazione è che, in USA, non solo la ripresa (e dunque anche la fotografia) negli spazi pubblici è ammessa, ma lo è anche la contemporanea (nel caso dello streaming) o successiva diffusione online se questo non espone a qualche pericolo le persone ritratte o non lede la loro reputazione, senza che questo implichi una violazione del diritto alla privacy.
A chi è garantito il diritto di registrare?Questa conclusione è ampiamente compatibile con la normativa UE e con quella italiana anche se la cosa non è immediatamente percepibile, anche per via delle discutibili posizioni contrarie espresse dalle autorità nazionali di protezione dei dati.
È vero che già nel 2004 il Garante per la protezione dei dati personali aveva ritenuto ammissibili queste attività, ma solo in relazione al (foto)giornalismo, con ciò segnando una differenza fondamentale con gli USA.
L’autorità italiana di protezione dei dati (che, però, non ha la forza di una legge o di una Corte) riconosce questa sorta di “lasciapassare” per la documentazione di ciò che accade negli spazi pubblici ai soli appartenenti al settore dell’informazione, mentre i giudici americani hanno ritenuto che la tutela costituzionale della libertà di espressione si applichi a chiunque, prescindendo da qualsiasi status professionale e dunque garantendo una tutela più estesa dei diritti fondamentali.
Tuttavia, qualcuno potrebbe obiettare, siamo pur sempre in Italia e non negli USA quindi importa poco quello che ha detto un giudice statunitense che, evidentemente, non si applica nel nostro Paese. Si tratta, però, di un’obiezione infondata perché il principio giuridico di cui stiamo parlando è pacificamente applicabile anche in Italia, considerato che da tempo la Corte di cassazione ha stabilito che negli spazi pubblici non esiste una ragionevole aspettativa di riservatezza. A questo si deve aggiungere che la Costituzione italiana, nel disciplinare la libertà di manifestazione del pensiero, non fa differenza fra giornalisti e non giornalisti. Se, infatti, si dovesse applicare questa distinzione, allora il fenomeno del citizen journalism e il diffuso utilizzo da parte dei media “ufficiali” di contenuti generati dagli utenti dovrebbero essere illegali e dunque sanzionati. Il che, evidentemente, non può essere. Inoltre, il fatto che qualcuno (comprese le piattaforme) possa sfruttare i contenuti generati dagli utenti per violare la legge o i diritti di terzi —come nel caso dello scraping per raccogliere dati— non può tradursi in una responsabilità dell’utente che agisce legittimamente. In altri termini: dovrebbe essere sanzionato chi abusa di un contenuto, non chi lo diffonde nel rispetto della legge.
“Liberi tutti” sui social media?Per quanto la sentenza americana affermi un principio condivisibile e applicabile anche alla realtà italiana, sarebbe un errore pensare di poterlo invocare senza alcuna limitazione per giustificare la pubblicazione indiscriminata online di immagini e video che ritraggono terze persone.
Per sostenere la pubblicabilità di contenuti online rimangono infatti necessari il rispetto della dignità della persona e il perseguimento di finalità artistiche, culturali o documentaristiche, come nel caso della street-photography, che rappresenta uno strumento preziosissimo per documentare l’evoluzione della società, dei costumi e dei luoghi nei quali viviamo.
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