Chi lavora al seggio il 22-23 marzo ha diritto a permessi retribuiti e riposi compensativi per sabato e domenica: ecco come funzionano e a chi spettano.
I permessi elettorali sono assenze dal lavoro riconosciute per legge a chi svolge funzioni ufficiali durante le consultazioni elettorali (come elezioni politiche, amministrative o referendum). Quando un lavoratore infatti viene chiamato a svolgere questo ruolo – per esempio perché selezionato come scrutinatore, segretario o presidente di seggio – ha diritto a questi particolari permessi retribuiti o, in alternativa, a dei riposi compensativi.
I permessi elettorali si applicano in occasione di tutte le consultazioni previste dall’ordinamento italiano, tra cui:
La durata dei permessi elettorali coincide con l’intero periodo delle operazioni di seggio, che comprendono non solo giornate di voto ma anche la costituzione del seggio (che spesso avviene il sabato pomeriggio o la sera prima della votazione) e lo scrutinio delle schede. Il lavoratore ha quindi diritto ad assentarsi dal lavoro per tutti i giorni necessari allo svolgimento di queste attività.
Secondo le disposizioni vigenti, i cittadini chiamati a svolgere funzioni nei seggi elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per l’intero periodo necessario alle operazioni elettorali, senza perdita della retribuzione (art. 119 del D.P.R. 361/1957 e art. 1 della Legge 69/1992). Nel caso di partecipazione al referendum sulla Giustizia, previsto per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, l’applicazione di queste tutele garantisce che l’impegno civile non gravi sulla situazione economica o sul monte ore del lavoratore. Nello specifico, la giornata di lunedì 23 marzo, dedicata alle ultime ore di voto e alle successive operazioni di scrutinio, è considerata a tutti gli effetti un’assenza giustificata e retribuita come un normale giorno lavorativo.
Per quanto riguarda invece la domenica 22 marzo, trattandosi di un giorno festivo in cui solitamente non viene prestata attività lavorativa, il diritto del cittadino viene tutelato attraverso il meccanismo del riposo compensativo. Ciò significa che il lavoratore ha il diritto di recuperare la giornata trascorsa al seggio astenendosi dal lavoro in un giorno lavorativo successivo, generalmente il martedì immediatamente seguente la chiusura delle operazioni elettorali. In alternativa, e solo previo accordo con il datore di lavoro, è possibile richiedere che tale giornata venga liquidata in busta paga come prestazione straordinaria festiva.
Analogo discorso vale per la giornata di sabato 21 marzo, dedicata alla costituzione dell’ufficio elettorale: se il contratto del dipendente copre la settimana dal lunedì al venerdì, il sabato viene considerato giorno non lavorativo e dà diritto a un ulteriore giorno di recupero, al contrario viene retribuito come il lunedì.
I permessi spettano esclusivamente ai lavoratori dipendenti che sono stati nominati o designati per svolgere specifiche funzioni all’interno dei seggi elettorali. Le principali figure coinvolte sono: presidente di seggio; segretario di seggio; scrutatore; rappresentante di lista o di partito; rappresentante dei promotori del referendum.
Il diritto non riguarda invece chi si limita ad andare a votare come elettore. In questo caso non sono previsti permessi specifici (salvo eventuali facilitazioni legate alla distanza dal comune di residenza).
Per usufruire dei permessi elettorali il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro della nomina al seggio e presentare la convocazione dell’ufficio elettorale o la nomina ricevuta. Inoltre, al termine delle operazioni, è tenuto a consegnare il certificato di presenza rilasciato dal presidente di seggio, che attesta la partecipazione alle attività elettorali. Questa documentazione serve al datore di lavoro per giustificare l’assenza e registrarla correttamente in busta paga.
Il datore di lavoro non può opporsi alla concessione dei permessi elettorali, poiché la normativa considera l’incarico presso il seggio come una funzione pubblica obbligatoria o comunque di rilevanza istituzionale. Di conseguenza, l’azienda deve consentire al dipendente di svolgere l’incarico e gestire l’assenza come previsto dalla legge. Eventuali rifiuti o ostacoli possono essere contestati, anche con il supporto delle organizzazioni sindacali o degli ispettorati del lavoro.
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